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07/01/2013 - PROROGA ALLA SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI APERTURA ANTIPANICO (MANIGLIONI) NON MARCATI CE – D.M. 6 DICEMBRE 2011


Si ricorda che in data 18 febbraio 2013 tutti i maniglioni antipanico già installati e non marcati CE dovranno essere sostituiti con quelli previsti dal D.M. 3 novembre 2004.
 
Tale data deriva dalla proroga introdotta dal Decreto Ministeriale 6 dicembre 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2011) al termine inizialmente fissato per il giorno 11 febbraio 2011.
 
Ricordiamo che il D.M. 3 novembre 2004 introduceva i seguenti criteri per la scelta dei dispositivi di apertura antipanico:
 
l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone
devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179
l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26
l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone
devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125
l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone
i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti
 
 
 
 
 
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