09/02/2015 - SCADENZA CORSI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI LAVORO PARTICOLARI
Il 12 marzo 2015 scade il termine entro il quale deve essere eseguita la formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro previste all’art. 73, comma 5 D.lgs. n. 81/08 e definite dall’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012.
Tali attrezzature sono nello specifico le seguenti:
· piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
· gru per autocarro
· gru a torre
· gru mobili
· carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
· trattori agricoli o forestali
· escavatori, pale caricatrici frontali, terne autoribaltabili a cingoli
· pompe per calcestruzzo
Tale data corrisponde precisamente alla scadenza dei 24 mesi dall’entrata in vigore (12 marzo 2013) dell’Accordo Stato-Regioni di cui sopra.
Per effetto dell’art. 45 bis della Legge di conversione del “Decreto del Fare” il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso di tali macchine per i lavoratori del settore agricolo è differito al 22 marzo 2015.
Queste disposizioni, in Regione Piemonte, sono state riprese anche dalla delibera D.D. 1 aprile 2014, n. 239 “Aggiornamento delle Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., approvate con D.G.R. n. 22-5962 del 17.06.2013” e riportate al punto 7 del capitolo dedicato ai corsi di abilitazione suddetti.
Dalla lettura quindi di tutte le normative citate si può quindi così sintetizzare la scadenza degli adempimenti:
TUTTI I LAVORATORI (eccetto settore agricolo-forestale)
· i lavoratori che successivamente al 12 marzo 2013 vengono incaricati per la prima volta dell’uso di una delle attrezzature elencate nell’Accordo, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come previsti nell’Accordo stesso;
· i lavoratori che al 12 marzo 2013 erano già incaricati dell’uso di una delle attrezzature elencate nell’Accordo e non avevano seguito alcun tipo di formazione a tale scopo, devono frequentare i corsi così come previsti nell’Accordo stesso entro il 12 marzo 2015;
· indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle attrezzature da parte del lavoratore, sono riconosciuti i corsi già effettuati prima del 12 marzo 2013, secondo le modalità previste dal punto 9.1 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B del medesimo Accordo (nota1)
Nota 1: al fine del riconoscimento della validità della formazione, se effettuato prima dell’entrata in vigore dell’accordo, il corso deve essere documentato tramite registro del corso recante:
• elenco dei partecipanti (con firme)
• nominativi e firme dei docenti
• contenuti
• ora di inizio e fine
• esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso, il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.
Riassumendo:
LAVORATORI CHE SUCCESSIVAMENTE AL 12 MARZO 2013 SONO STATI INCARICATI PER LA PRIMA VOLTA DELL’USO DELLE ATTREZZATURE PREVISTE DALL’ACCORDO, PRIMA DI POTER OPERARE, DEVONO AVER NECESSARIAMENTE FREQUENTATO I CORSI COME PREVISTO DALL’ACCORDO
LAVORATORI GIA’ INCARICATI DELL’USO DI ATTREZZATURE AL 12/03/2013
POSIZIONE AL 12/03/2013
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FORMAZIONE SVOLTA
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FORMAZIONE AGGIUNTIVA OBBLIGATORIA (entro il 12/03/2015)
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Caso A
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Corsi di durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati (teoria, pratica, verifica finale apprendimento)
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Nessuna
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Caso B
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Corsi di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati (teoria, pratica, verifica finale apprendimento)
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Aggiornamento (4 h di cui 3h pratica) entro il 12/03/2015
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Caso C
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Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento
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Aggiornamento (4 h di cui 3h pratica) + verifica finale di apprendimento entro il 12/03/2015
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