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07/01/2009 - Pubblicato il milleproroghe: rinvio parziale per la valutazione dei rischi
La pubblicazione del decreto milleproroghe (D.L. 30-12-08 n°207) conferma l’entrata in vigore dei nuovi obblighi in merito alla valutazione dei rischi
La pubblicazione del decreto milleproroghe (D.L. 30-12-08 n°207) conferma l’entrata in vigore dei nuovi obblighi in merito alla valutazione dei rischi, rinviata solo la valutazione del rischio stress lavoro-correlato e l'obbligo di assicurare data certa al documento.
Il decreto è in vigore dal 31 dicembre 2008, ma ricordiamo che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.
Non ci sono proroghe al 30 giugno 2009.
È quindi confermata l'entrata in vigore al 1 gennaio 2009 dell’obbligo di adeguamento della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, eccezione fatta per quanto appena evidenziato.
Nessuna modifica, invece, per l'obbligo di redigere il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, che non subisce nessun rinvio
Estratto del D.L. 30-12-2008 n°207 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
Art. 32. Modifiche al D.L. 09-04-2008 n° 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
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Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[…]
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; |
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Art. 41. Sorveglianza sanitaria
[…]
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva; |
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
Art. 306. Disposizioni finali
[…]
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. |
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Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
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